11/09/2024 – Il TAR del Lazio, con ordinanza n. 4234 dell’11.9.2024, ha accordato la nuova sospensione del D.M. 27 giugno 2024, fissando al 16 dicembre 2024 l’udienza per la trattazione del merito.
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=124248
07/07/2024 – Il Ministero della Salute, alla luce dei nuovi pareri espressi dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Consiglio Superiore di Sanità, ha emanato un nuovo Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 06/07/2024 che, in ragione della rinnovata istruttoria, determina l’inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD), ottenuto da estratti di Cannabis, nella Tabella B delle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, contestualmente revocando i decreti ministeriali 1° ottobre 2020, 28 ottobre 2020 e 7 agosto 2023.
Per tali medicinali è previsto l’utilizzo di ricetta medica non ripetibile.
07/10/2023 – È stato sospeso dal Tar del Lazio, in attesa dell’udienza di merito, il decreto del 7 agosto 2023 che aveva equiparato i prodotti di cannabidiolo (CBD) a uso orale alle sostanze stupefacenti.
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=25292
Aggiornamento Tabelle stupefacenti: inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.
Con decreto del 7 agosto 2023 è stato revocato il DM Salute 28 ottobre 2020 concernente la sospensione dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis».
Dall’entrata in vigore del presente provvedimento di revoca – 20 settembre 2023 – decorrono, pertanto, gli effetti del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020 e, di conseguenza, il cannabidiolo (CBD) estratto da cannabis è soggetto a ricetta medica non ripetibile e sottoposto alle regole previste per i medicinali di cui Tabella dei medicinali, sezione B.
Inoltre, con tre distinti decreti del 1°, 2 e 3 agosto 2023, in vigore dal 29 agosto 2023, il Ministero della Salute ha disposto l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990.
In particolare, sono state inserite nuove sostanze psicoattive nella Tabella I e nella Tabella IV del suddetto D.P.R.
(fonte: Circolare Fofi n. 14606)