Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore alcune modifiche al Codice della Strada (C.d.S.).
Al fine di chiarire alcuni dubbi emersi a seguito della riforma, in qualità di Tossicologi Forensi si intende ribadire e meglio esplicitare cosa è previsto, quanto è stato fatto e sarà ancora fatto nei laboratori di Tossicologia Forense per le analisi ex artt 186, 186 bis e 187 del C.d.S., a tutela dei soggetti sottoposti a controllo e della sicurezza pubblica.
Innanzitutto si evidenzia che non sono in nessun modo variate le modalità di effettuazione delle analisi ex artt 186, 186 bis e 187, né le sostanze ricercate, né i criteri metodologico-valutativi.
Violazione ex artt 186 e 186 bis C.d.S.
- Le modifiche riguardano esclusivamente le sanzioni e le misure per i recidivi, non le modalità di effettuazione delle analisi, i limiti per applicare le sanzioni e le sanzioni stesse.
Violazione ex art 187 C.d.S.
- Al fine di sanzionare la contravvenzione ex art 187 C.d.S., con rilievo di una positività, è necessaria la presenza della sostanza (principio attivo) nel sangue o nella saliva (ultrafiltrato del sangue). Il tempo di rilevabilità in queste matrici biologiche è di alcune ore, a seconda della sostanza.
- La presenza di una sostanza nel sangue (e quindi nella saliva) indica OGGETTIVAMENTE che l’effetto farmaco-tossicologico è in atto al momento del prelievo, a prescindere da valutazioni SOGGETTIVE di uno stato di alterazione che in molti casi può non essere evidente, e che infatti non è più necessario attestare.
- La sanzione si può comminare solo a seguito di analisi di conferma effettuate sul campione di sangue o di saliva, che identificano con certezza la sostanza presente nel campione biologico e la sua quantità, escludendo qualsiasi possibilità di risultati falsi positivi dovuti, ad esempio, ad altri farmaci non stupefacenti. È però prevista la sospensione cautelativa della patente in caso di non negatività alle analisi di screening effettuate sul fluido orale con test on-site fino all’esito dell’analisi di conferma, che deve essere eseguita entro 10 giorni.
- La presenza dei soli metaboliti inattivi, in sangue o saliva, identificati dalle analisi di conferma, non indica che il soggetto fosse alla guida sotto l’influenza del principio attivo; in tal caso vale quanto esplicitato nel punto successivo.
- La presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nel solo campione urinario, rilevabile, questo sì, anche per giorni o settimane, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente (guida sotto l’effetto), ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida e quindi si continuerà ad essere segnalati alla prefettura e sottoposti a visita medica presso le commissioni mediche locali (CML) ex artt 119 e 128 C.d.S. Analogamente, la presenza di soli metaboliti inattivi nel campion ematico o salivare, non è indicativa dello stato di intossicazione in atto al momento del fermo o dell’incidente, ma continua ad essere indicativa di utilizzo di sostanze per le quali si è considerati non idonei alla guida.
- L’utilizzo a scopo terapeutico di sostanze medicinali inserite nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ex DPR 309/90 continuerà ad essere sottoposto a sorveglianza e valutazione da parte delle CML, con garanzie per il soggetto utilizzatore, che deve seguire attentamente la posologia e le indicazioni fornite dal medico curante, anche per quanto riguarda la capacità di svolgere attività complesse e di guidare, come sempre riportato nei foglietti illustrativi di tutte le specialità/preparazioni medicinali che contengono tali principi attivi. Le CML possono imporre limitazioni sia per l’utilizzo di farmaci in grado di alterare l’abilità alla guida, sia per patologie che possono parimenti alterare la capacità di guida (ad esempio diabete, epilessia, altro). L’utente cui vengono prescritti per specifiche patologie medicinali contenenti sostanze stupefacenti è generalmente bene informato su eventuali limitazioni alla guida, imposte dall’esistenza di rischi per sé e per gli altri.
- Si ribadisce quindi che l’analisi del sangue o della saliva rileva solo le sostanze presenti nel circolo ematico, in grado di espletare la loro attività farmaco-tossicologica, anche a scopo terapeutico. Il rilievo invece dei soli metaboliti inattivi o il rilievo di sostanze e metaboliti nelle urine è espressione del fenomeno della metabolizzazione ed eliminazione delle sostanze dal circolo, che richiede una tempistica sicuramente più lunga, ma non è segno di attività farmaco-tossicologica in atto.